Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui  uffici  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente
 della giunta regionale della  Valle  d'Aosta,  per  la  dichiarazione
 d'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo comma, della
 legge  regionale  approvata  il  27  aprile  1989  e  riapprovata   a
 maggioranza il 7 giugno 1989, recante "Interventi finanziari a favore
 delle imprese aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali
 della   Valle   d'Aosta",   in   relazione  all'art.  3  della  legge
 costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 4 e all'art. 70  del  d.P.R.  22
 febbraio 1982, n. 182.
    1.  -  Con  nota 27 maggio 1989 il presidente della commissione di
 coordinamento rinviava a nuovo esame del  consiglio  regionale  della
 Valle  d'Aosta  la  legge  in  epigrafe,  sul  rilievo  che l'art. 1,
 prevedendo  un  finanziamento  regionale   per   favorire,   mediante
 l'abbattimento  del tasso d'interesse praticato al Consorzio garanzia
 fidi fra gli industriali, l'accesso  al  credito  per  operazioni  di
 consolidamento  strutturale e gestionale delle imprese, si ponesse in
 constrasto con i  consolidati  principi  in  materia  di  provvidenze
 creditizie pubbliche, mai ammesse a fini d'incentivazione del credito
 di gestione.
    Rilevava,  altresi',  il  Presidente  della  Commissione  come  le
 disposizioni approvate  non  contenessero  alcun  richiamo  idoneo  a
 limitare  il  tasso  minimo  d'interessi  a carico dei beneficiari in
 misura non  inferiore  a  quello  minimo  stabilito  dalla  normativa
 statale sul credito agevolato per lo stesso settore d'intervento.
    Il   9   giugno   1989   e'   giunta  comunicazione  dell'avvenuta
 riapporvazione,  nel  medesimo  testo,  della  legge   regionale   in
 questione che, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene
 dedotta ad oggetto della denuncia  d'incostituzionalita'  con  questo
 atto presentata per violazione dell'art. 3 della legge costituzionale
 26 febbraio 1948, n. 4,  in  relazione  all'art.  70  del  d.P.R.  22
 febbraio 1982, n. 182.
    2.   -   Dopo  aver  disposto  la  proroga,  per  un  anno,  delle
 agevolazioni  finanziarie  in  favore  del  Consorzio  garanzia  fidi
 costituito  fra gli industriali della Valle, l'art. 1 della impugnata
 legge regionale prosegue - al  secondo  comma  -  stabilendo  che  "I
 finanziamenti  regionali devono essere destinati all'abbattimento del
 tasso d'interesse praticato dagli istituti di  credito  convenzionati
 al  Consorzio  garanzia fidi al fine di favorire l'accesso al credito
 per operazioni  di  consolidamento  strutturale  e  gestionale  delle
 imprese".
    Nella   "relazione"  al  disegno  di  legge  e'  sottolineato,  al
 riguardo,  che  i  programmi  d'intervento  del  consorzio  prevedono
 l'abbattimento  dei  tassi bancari sugli affidamenti a breve termine,
 soprattutto a fronte  di  investimenti  tecnologici  ma  anche  verso
 operazioni  di  credito  d'esercizio quali il factoring e a fronte di
 piani di lavoro per cessioni all'esportazione.
    Incontestabile,  allora,  la  preordinazione  della norma de qua a
 favorire  il  credito  per  mero  esercizio,  va  osservato  che   la
 competenza  regionale  in  materia  d'industria e commercio (rispetto
 alla quale gli incentivi per  l'accesso  al  credito  si  pongono  in
 posizione servente e strumentale: sentenza n. 1066/1988) ha finalita'
 integrative ed attuative delle leggi della Repubblica (art.  3  dello
 statuto  speciale),  potendo  quindi  legittimamente  esercitarsi nel
 rispetto dei criteri-guida e dei principi generali  desumibili  dalla
 legislazione statale del settore.
    Come  la  Corte  ha  gia'  avuto  occasione  di sottolineare (cfr.
 sentenza 14 aprile 1988, n. 441) la legislazione statale in  tema  di
 agevolazioni  cretitizie  prevede  solo interventi per favorire nuovi
 investimenti o l'ammodernamento tecnologico e  non  per  la  semplice
 gestione    d'organismi   imprenditoriali   in   attivita',   potendo
 desumersene il principio che esclude facilitazioni,  a  carico  delle
 finanze  pubbliche,  per  crediti  di  mero  esercizio.  E  con  tale
 principio manifestamente collide la disposizione  del  secondo  comma
 dell'art.  1 della legge regionale in esame, che prevede agevolazioni
 creditizie (anche) per "operazioni di consolidamento gestionale delle
 imprese"  (del tipo di quelle indicate nella gia' citata relazione) e
 - dunque - in una direzione non considerata dalla  normativa  statale
 della   quale   il  legislatore  regionale  avrebbe  potuto  soltanto
 dettagliare i criteri di adattamento alle condizioni locali.
    3.  -  Ad autonomo motivo d'illegittimita' da' - poi - luogo, come
 rilevato nel provvedimento di rinvio del 27  maggio  1989,  l'assenza
 nella legge impugnata di una disposizione idonea a contenere, in ogni
 caso,  l'abbattimento  del  tasso  d'interesse  ad  un  livello   non
 inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale.
    Ne  risulta, infatti, inosservata la regola posta dall'art. 70 del
 d.p.r. 22 febbraio 1982, n. 182, secondo cui "la  determinazione  dei
 tassi  minimi  d'interesse  agevolati  a  carico  dei  beneficiari e'
 operata a sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975,  n.  382"  e,
 quindi,  con rispetto delle esigenze di carattere unitario, specie se
 riferite ad obbiettivi della programmazione economica nazionale, alle
 quali  arreca  pregiudizio  la  mancanza  di  qualsiasi  salvaguardia
 rispetto  al  possibile  sfondamento  in  basso  dei   tassi   minimi
 d'interesse  destinati  a  rimanere  a carico dei beneficiari (v. per
 riferimenti, Corte costituzionale n.  80/1989).
    Anche  per  tale  aspetto,  percio',  deve dirsi violato il limite
 posto dall'art. 3 dello statuto speciale d'autonomia giacche' non  e'
 dato   alla   Valle   d'Aosta   -   nell'esercizio  della  competenza
 riconosciutale per fini di adattamento della normativa statale  -  di
 trascurare  gli  essenziali principi cui, in un ambito di valutazioni
 riservate al potere statuale siccome interferenti nel  governo  della
 moneta,   devono   necessariamente   conformarsi  gli  interventi  di
 agevolazioni creditizie nei diversi settori dell'attivita' economica.